Assemblea dei genitori

Riferimenti normativi: artt. 12 e 15 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Cosa fa

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli.Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici.

Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe (articolo 15 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche).

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